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Ordinanza — n. 36842/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against criminal conviction for mere factual complaints violating procedural limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36842/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal by Davide Moris Vivacqua inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued the lower court violated the law and misinterpreted evidence regarding a crime under Article 640 of the Penal Code. The Court rejected these claims as mere factual grievances unsuitable for a legality review, emphasizing that appellate courts cannot substitute their own factual evaluation for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 606 lett. e) c.p.p.; Art. 640 c.p.; The Court of Cassation cannot substitute its own factual evaluation for that of the trial judges, dismissing appeals based solely on factual complaints or dissatisfaction with evidence assessment.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Court of Cassation Inadmissible Appeal Factual Grievances Article 606 c.p.p. Article 640 Penal Code Legality Review accuse di truffa

Disposizioni normative citate

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Art. 606 lett. e) c.p.p.
Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
Art. 640 cod. pen.
E IN DIRITTO Davide Moris Vivacqua propone ricorso averso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in data 8 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Como in data 20 novembre 2019, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 640 cod.
art. 640 cod. pen
E IN DIRITTO Davide Moris Vivacqua propone ricorso averso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in data 8 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Como in data 20 novembre 2019, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428
Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020
930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep.
Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019
2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv.
Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016
276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep.
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VIVACQUA DAVIDE MORIS nato a COMO il 05/09/1984 avverso la sentenza del 08/07/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Davide Moris Vivacqua propone ricorso averso la sentenza della Corte di appello di Milano che, in data 8 luglio 2021, parzialmente riformando la sentenza di pronunciata dal Tribunale di Como in data 20 novembre 2019, ha confermato la condanna dello stesso in relazione al reato di cui all'art. 640 cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Il ricorso, che contesta una violazione di legge, nonché un vizio di motivazione per travisamento delle prove, con riferimento all'affermazione di penale responsabilità dell'imputato per il delitto lui ascritto, infatti, si fonda su censure che non sono consentite dalla legge in sede di legittimità, perché costituite da mere doglianze in punto di fatto, tese a sollecitare una diversa valutazione delle prove.

La Corte, la cui motivazione si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, ha fornito congrua risposta alle analoghe critiche contenute nell'atto di appello ed ha esposto gli argomenti per cui queste non erano in alcun modo coerenti con quanto emerso nel corso del processo (cfr. le considerazioni contenute a pagina 5 della sentenza impugnata). Alla Corte di cassazione è precluso, e quindi i motivi in tal senso formulati non sono consentiti, sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito. Il controllo che la Corte è chiamata ad operare, e le parti a richiedere ai sensi dell'art. 606 lett.

e) cod. proc. pen., infatti, è esclusivamente quello di verificare e stabilire se i giudici di merito abbiano o meno esaminato tutti gli elementi a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (così Sez. un., n. 930 del 13/12/1995, Rv 203428; per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2022 Il Consi *ire estenso