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Ordinanza — n. 36836/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36836/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36836/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Il primo motivo di ricorso inerente alla prova di colpevolezza dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella specie del cd. travisamento della prova nella sostanza sollecitando una diversa e non consentita valutazione delle prove e, comunque, senza specificare come l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

Regesto Legislator

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art. 493 ter cod. pen, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 36836/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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moneta di pagamento ammende per infrazione procedurale falsificazione di monete pena pecuniaria non riscuotibile procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento spese di esecuzione

Disposizioni normative citate

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art. 493 ter cod. pen
231/2007, ora art. 493 ter cod. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LA FLEUR MONICA nato a VIAREGGIO il 15/12/1971 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO Monica Le Fleur propone ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che, con sentenza del 26/01/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Perugia in data 10/06/2019 in relazione al reato di cui all'art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007, ora art. 493 ter cod. pen. Il ricorso è inammissibile.

1. Il primo motivo di ricorso inerente alla prova di colpevolezza dell'imputata è manifestamente infondato in quanto la ricorrente lamenta il vizio di motivazione nella specie del cd. travisamento della prova nella sostanza sollecitando una diversa e non consentita valutazione delle prove e, comunque, senza specificare come l'errore sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758).

2. Il secondo motivo, con il quale si censura la mancata assunzione di una prova decisiva, è manifestamente infondato in quanto si prospettano enunciati ermeneutici in palese contrasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A. e altro, Rv. 270936).

3. Il terzo motivo, inerente alla insufficienza delle prove a sostegno del giudizio di colpevolezza, non è consentito in sede di legittimità perché volto a prefigurare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (per una compiuta e completa enucleazione della deducibilità del vizio di motivazione, da ultimo Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F.; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062: Sez. 2, n. 7986 del 18/11/2016, dep. 2017, La Gumina, Rv 269217; Sez. 6, n. 47204, del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna *ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 4 luglio 2022 Il Consigl e Estensor