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Ordinanza — n. 36834/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive factual arguments already rejected by lower courts.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36834/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Antonio Larobina against the Court of Appeal of Turin inadmissible. The appellant argued for a different factual evaluation regarding the crime of provoking hatred, but the court found these arguments merely repetitive of issues already thoroughly examined and rejected by the trial judge. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine of three thousand euros.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals that merely reproduce factual arguments already adequately examined and rejected by the court of first instance are inadmissible as they lack the requisite novelty required for cassation review.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive arguments factual re-evaluation cassation review procedural costs criminal appeal already examined condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAROBINA ANTONIO nato a TORINO il 05/07/1982 avverso la sentenza del 10/09/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MARCO MARIA MONACO;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Antonio Larobina propone ricorso avvero la sentenza della Corte di appello di Torino che, in data 10/09/2021, ha confermato la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Torino in data 24/05/2019 in relazione al reato di cui all'art. 628 comma secondo cod. pen. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze difensive dedotte nell'unico motivo di ricorso, peraltro costituite da censure in fatto tese a sollecitare diversa e non consentita rivalutazione degli elementi emersi, infatti, risultano meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici (si veda, in particolare, pag. 4 sulla corretta qualificazione giuridica per il contestato reato 2.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Rom