Ordinanza — n. 36718/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MARCA CARMINE nato a NOLA il 22/04/1965 LA MARCA ANGELO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 11/03/1990 EL ALLALI ABDELOUAHED nato il 11/09/1998 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati La Marca Carmine, La Marca Angelo e El Allali Abdelouahed ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36718/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che eccepisce la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione della data di consumazione del reato (le date riportate nell'editto accusatorio riguardano altri due episodi di furto da cui gli imputati sono stati mandati assolti) - è manifestamente infondata poiché la data di commissione del fatto risulta ampiamente dagli atti di indagine e viene esattamente individuata in sentenza (6 agosto 2020), di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: LA MARCA CARMINE nato a NOLA il 22/04/1965 LA MARCA ANGELO nato a SAN GENNARO VESUVIANO il 11/03/1990 EL ALLALI ABDELOUAHED nato il 11/09/1998 avverso la sentenza del 26/10/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati La Marca Carmine, La Marca Angelo e El Allali Abdelouahed ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una autovettura;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso - che eccepisce la nullità del capo di imputazione per mancata indicazione della data di consumazione del reato (le date riportate nell'editto accusatorio riguardano altri due episodi di furto da cui gli imputati sono stati mandati assolti) - è manifestamente infondata poiché la data di commissione del fatto risulta ampiamente dagli atti di indagine e viene esattamente individuata in sentenza (6 agosto 2020), di talché nessuna lesione del diritto di difesa si è prodotta; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i