Ordinanza — n. 36717/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINI DONATELLA nato a PIENZA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Tonini Donatella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per aver falsificato la data di nascita sulla propria carta di identità e sulla patente di guida, sostituendo l'anno 1961 con il 1971; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre alla più lieve ipotesi dell'uso di atto falso (489 cod. pen), è inammissibile sotto vari profili: - la Corte dì appello nulla ha detto sul punto in assenza di un motivo di appello; la richiesta di derubricazione del fatto poggia sulla rappresentazione di circostanze di fatto che non possono essere sottoposte per la prima volta al vaglio della Corte di cassazione; - in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, poiché omette di considerare che la falsificazione riguarda documenti di identità che recano la fototessera dell'imputata e che sono in possesso della stessa, sicché è evidente la partecipazione della Tonini alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36717/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TONINI DONATELLA nato a PIENZA il 18/07/1961 avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Tonini Donatella ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per aver falsificato la data di nascita sulla propria carta di identità e sulla patente di guida, sostituendo l'anno 1961 con il 1971; Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che si duole della omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto da ricondurre alla più lieve ipotesi dell'uso di atto falso (489 cod. pen), è inammissibile sotto vari profili: - la Corte dì appello nulla ha detto sul punto in assenza di un motivo di appello; la richiesta di derubricazione del fatto poggia sulla rappresentazione di circostanze di fatto che non possono essere sottoposte per la prima volta al vaglio della Corte di cassazione; - in ogni caso il motivo è manifestamente infondato, poiché omette di considerare che la falsificazione riguarda documenti di identità che recano la fototessera dell'imputata e che sono in possesso della stessa, sicché è evidente la partecipazione della Tonini alla contraffazione del documento (cfr. tra le altre Sez. 5, n. 25659 del 13/03/2018, Busa, Rv. 273303);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci