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Ordinanza — n. 36715/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36715/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36715/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRILLO ANNA nato a VERCELLI il 12/10/1978 PETRILLO CONCETTA nato a EBOLI il 09/01/1989 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Petrillo Anna e Petrillo Concetta ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che i ricorsi sono tardivi, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 marzo 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè da sabato 6 giugno 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso mercoledì 21 luglio 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato, con deposito presso il Tribunale di Roma per il successivo inoltro, soltanto giovedì 22 luglio 2021 (cfr. timbro di depositato in calce all'atto di ricorso);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36715/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato, in ogni caso che, i due motivi di ricorso (indicati con una numerazione confusa - 2, il primo, e 4, il secondo), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 su delitto consumato; pag. 4 su configurabilità aggravante ex art. 625, n. 4 cod. pen. e diniego attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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furto aggravato pignoramento suppletivo indagine per furto violazione di domicilio reato flagrante lacune probatorie
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PETRILLO ANNA nato a VERCELLI il 12/10/1978 PETRILLO CONCETTA nato a EBOLI il 09/01/1989 avverso la sentenza del 08/03/2021 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Petrillo Anna e Petrillo Concetta ricorrono, con un unico atto a firma del comune difensore, avverso la sentenza della Corte di appello di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di furto; Ritenuto che i ricorsi sono tardivi, in quanto: - la sentenza impugnata è stata pronunciata in data 8 marzo 2021, con l'assegnazione, ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen., del termine di 90 giorni per il deposito della motivazione; - la sentenza è stata depositata tempestivamente; quindi, dalla scadenza del suddetto termine (art. 585, comma 2, lettera c, cod. proc. pen.), cioè da sabato 6 giugno 2021, decorre il termine di 45 giorni (art. 585, comma 1, lettera c) per proporre impugnazione; - detto termine è decorso mercoledì 21 luglio 2021; - il ricorso per cassazione è stato presentato, con deposito presso il Tribunale di Roma per il successivo inoltro, soltanto giovedì 22 luglio 2021 (cfr. timbro di depositato in calce all'atto di ricorso);

Considerato, in ogni caso che, i due motivi di ricorso (indicati con una numerazione confusa - 2, il primo, e 4, il secondo), sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 4 su delitto consumato; pag. 4 su configurabilità aggravante ex art. 625, n. 4 cod. pen. e diniego attenuante ex art. 62 n. 4, cod. pen.); Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Cos