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Ordinanza — n. 36710/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36710/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36710/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIDDA MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 30/07/1974 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Deidda Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 483 cod. pen. (capo A) e 633-639-bis cod. pen. (capo B); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, la Corte di appello ha operato un adeguato e congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini di escludere il requisito della particolare tenuità del danno e dell'offesa (cfr. pag. 7);

Regesto Legislator

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art. 483 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36710/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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spese di difesa cognizione del ricorso per cassazione carenza di legittimazione aiuti de minimis eccezioni difensive sviamento della giustizia

Disposizioni normative citate

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art. 483 cod. pen
art. 131-bis cod. pen
(capo B); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DEIDDA MASSIMILIANO nato a CAGLIARI il 30/07/1974 avverso la sentenza del 16/12/2021 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Deidda Massimiliano ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari che ne ha confermato la condanna per i reati di cui all'art. 483 cod. pen. (capo A) e 633-639-bis cod. pen. (capo B); Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato perché, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, la Corte di appello ha operato un adeguato e congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi e rilevanti ai fini di escludere il requisito della particolare tenuità del danno e dell'offesa (cfr. pag. 7);

Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso