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Ordinanza — n. 36709/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36709/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36709/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO MAURO ALDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/08/1993 avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spadaro Mauro Aldo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al tentato furto di merce ai danni di un supermercato; Rilevato che l'unico motivo di appello, che contesta l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, è intrinsecamente generico, poiché non espone le ragioni per le quali il fatto, per le sue caratteristiche concrete, non sarebbe riconducibile al reato contestato e oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36709/2022 — snpen · Corte di Cassazione: 444 cod. proc. pen. in ordine al tentato furto di merce ai danni di un supermercato; Rilevato che l'unico motivo di appello, che contesta l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, è intrinsecamente generico, poiché non espone le ragioni per le quali il fatto, per le sue caratteristiche concrete, non sarebbe riconducibile al reato contestato e oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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tentata truffa contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite furto per mestiere furto di lieve entità reato mancato

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPADARO MAURO ALDO nato a SAN PIETRO VERNOTICO il 14/08/1993 avverso la sentenza del 20/10/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spadaro Mauro Aldo ricorre avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al tentato furto di merce ai danni di un supermercato; Rilevato che l'unico motivo di appello, che contesta l'omessa motivazione sulla qualificazione giuridica del fatto, è intrinsecamente generico, poiché non espone le ragioni per le quali il fatto, per le sue caratteristiche concrete, non sarebbe riconducibile al reato contestato e oggetto di concordato; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14