Cassation court dismisses appeal as vague and repetitive of already decided arguments on fraud and intent.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Mauro Sabrina inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance judgment confirming his conviction for document fraud and tax-related crimes, arguing against the affirmation of responsibility. The court rejected this claim because the sole ground of appeal merely repeated arguments already thoroughly examined and dismissed by the appellate judge regarding the objective elements and specific intent of the offenses.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 3 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks specificity and merely reproduces arguments already adequately examined and rejected by the lower court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAURO SABRINA nato a ROMA il 09/10/1966 avverso la sentenza del 23/09/2021 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata Mauro Sabrina ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Roma che ne ha confermato la condanna per i reati di bancarotta fraudolenta documentale (capo A2) e art. 10 d. lgs. n. 74 del 2000 (capo Bc); mentre l'ha assolta da ulteriori imputazioni di carattere tributario, procedendo alla conseguente rideterm inazione della pena;
Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di appello (cfr. pagg. 2 e 3 su elemento oggettivo e dolo della bancarotta fraudolenta documentale; nonché pag. 4 su dolo specifico del reato ex art. 10 d. Igs. n. 74 del 2000); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il