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Ordinanza — n. 36706/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to procedural defects and lack of specific grounds regarding prescription. The court rejected the claim that the statute of limitations expired after the second-instance judgment. The appeal was declared inadmissible because it lacked the necessary specificity required by law.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36706/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, dismissing the request to review the second-instance conviction for perjury. The appellant argued that the statute of limitations had expired after the final judgment, but the court noted the appeal lacked specific factual grounds, merely repeating arguments already rejected. Consequently, the court ruled that the procedural defect prevented any examination of the prescription claim, resulting in the dismissal of the appeal and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 367 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds for review, as mere repetition of previously rejected arguments does not constitute a valid ground for cassation.

Parole chiave

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inadmissible appeal statute of limitations perjury conviction specific grounds requirement procedural defect court costs second instance judgment uso di false generalità

Disposizioni normative citate

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Art. 367 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LOIOLA ALESSANDRO nato a GALATINA il 02/12/1975 avverso la sentenza del 09/04/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Loiola Alessandro ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per reato di cui all'art.495 cod. pen., commesso il 18 febbraio 2013; Rilevato che i primi due motivi di ricorso, che contestano la sussistenza dell'elemento oggettivo e di quello soggettivo del reato, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pagg. 2-4);

Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che eccepisce il decorso del termine di prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza di secondo grado, è manifestamente infondato, poiché occorre tenere conto di 413 giorni di sospensione (dal 2 dicembre 2019 al 18 gennaio 2021 per adesione del difensore alla astensione collettiva delle udienze), che spostano detto termine al 5 ottobre 2021, data successiva alla deliberazione della sentenza impugnata; Chiarito che l'inammissibilità del ricorso per cassazione non consente il formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude, pertanto, la possibilità di rilevare e dichiarare la prescrizione del reato maturata successivamente alla sentenza impugnata (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, DL, Rv. 217266); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così decis