Ordinanza — n. 36705/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAeguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO FRANCESCO nato a MESSINA il 10/08/1980 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giordano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per tentato furto di un'autoradio; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che invoca violazione di legge e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si risolve in mere considerazioni astratte non ancorate alla disamina della fattispecie concreta;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36705/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il quarto motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di recidiva, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIORDANO FRANCESCO nato a MESSINA il 10/08/1980 avverso la sentenza del 05/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Giordano Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Messina che ne ha confermato la condanna per tentato furto di un'autoradio; Rilevato che il primo motivo di ricorso, che invoca violazione di legge e vizio di motivazione, è intrinsecamente generico, poiché si risolve in mere considerazioni astratte non ancorate alla disamina della fattispecie concreta;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, che contesta il mancato riconoscimento del vizio parziale di mente, è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 3); Ritenuto che il terzo motivo di ricorso, che lamenta il diniego delle attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis, cod. pen., è intrinsecamente generico, poiché la richiesta di riconoscimento del danno di particolare tenuità non è sorretta da alcuna ragione a sostegno, mentre, quanto alle attenuanti generiche, la doglianza si esaurisce nella citazione di un principio di diritto e nel riconoscimento che "la Corte territoriale si è attenuta a tale principio";
Considerato che il quarto motivo, che lamenta vizio di motivazione in punto di recidiva, è inedito; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso