Criminal appeal dismissed for inadmissibility as complaints lack statutory grounds under Article 448 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Ferrando Andrea inadmissible without formalities. The appellant challenged a preliminary ruling that accepted a plea agreement regarding fraud and money laundering, arguing the sentence lacked sufficient motivation. The court rejected this claim because the grievances did not fall within the specific list of admissible grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against preliminary rulings accepting plea agreements are inadmissible if the grievances do not strictly comply with the statutory list of admissible grounds.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FERRANDO ANDREA nato a GENOVA il 19/09/1994 avverso la sentenza del 16/12/2021 del GIP TRIBUNALE di GENOVA Ldato avviso alle parti; d 3. u ita la relazion-g—sVal—a dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Ferrando Andrea ricorre avverso la sentenza con cui il giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Genova, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. in ordine al reato di cui all'art. 166 d. Igs. n. 58 del 1998, nonché a numerosi episodi di truffa; Considerato che le doglianze proposte — con cui il ricorrente deduce l'assenza di motivazione sulla entità della pena — esulano dal novero dei motivi consentiti ex art. 448, comma 2-bis cod. proc. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14