Ordinanza — n. 36702/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONIANI DEVLET nato il 12/04/1975 GUGUNISHVILII TAMARI nato il 05/05/1986 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Oniani Devlet e Gugunishvilii Tamari ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una consolle "Nintendo Switch" del valore di 269,99 euro; Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e il diniego del beneficio ex art.163 cod. pen. in favore di Gugunishvilii Tamari, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. 3 sentenza impugnata);
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36702/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ONIANI DEVLET nato il 12/04/1975 GUGUNISHVILII TAMARI nato il 05/05/1986 avverso la sentenza del 19/10/2021 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Oniani Devlet e Gugunishvilii Tamari ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Milano che ne ha confermato la condanna per il tentato furto di una consolle "Nintendo Switch" del valore di 269,99 euro; Rilevato che i due motivi di ricorso, che contestano il mancato riconoscimento della attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen. e il diniego del beneficio ex art.163 cod. pen. in favore di Gugunishvilii Tamari, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. 3 sentenza impugnata);
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/0