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Ordinanza — n. 36701/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36701/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36701/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARELLA ANGELA nato a CAMPOBASSO il 15/08/1995 CIARELLA ROSARIA nato a CAMPOBASSO il 20/04/1994 DE ROSA ROSARIA nato a CAMPOBASSO il 23/11/1996 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Ciarella Angela, Ciarella Rosaria e De Rosa Rosaria ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'impugnazione presentata dalle imputate avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto monoaggravato;

Regesto Legislator

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art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 36701/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica la specificità del motivo di appello afferente alle modalità di acquisizione delle fotografie, è manifestamente infondato e, a sua volta, generico, poiché non coglie la ratio decidendi: l'unica doglianza proposta in sede di appello si appuntava su una prova che non era stata utilizzata ai fini della decisione; profilo che non viene toccato neppure dal ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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inutilizzabilità delle prove illecite ammende per infrazione procedurale condono delle spese procedurali abbandono del procedimento per truffa censura dell'apprezzamento delle prove confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

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art. 131-bis cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CIARELLA ANGELA nato a CAMPOBASSO il 15/08/1995 CIARELLA ROSARIA nato a CAMPOBASSO il 20/04/1994 DE ROSA ROSARIA nato a CAMPOBASSO il 23/11/1996 avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che le imputate Ciarella Angela, Ciarella Rosaria e De Rosa Rosaria ricorrono avverso la sentenza della Corte di appello di Campobasso che ha dichiarato inammissibile, per genericità, l'impugnazione presentata dalle imputate avverso la sentenza di assoluzione ex art. 131-bis cod. pen. pronunciata in primo grado per il reato di tentato furto monoaggravato;

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che rivendica la specificità del motivo di appello afferente alle modalità di acquisizione delle fotografie, è manifestamente infondato e, a sua volta, generico, poiché non coglie la ratio decidendi: l'unica doglianza proposta in sede di appello si appuntava su una prova che non era stata utilizzata ai fini della decisione; profilo che non viene toccato neppure dal ricorso per cassazione; Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso i