Ordinanza — n. 36697/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALBANO CARMELO nato a TARANTO il 06/07/1971 ALBANO CATERINA nato a TARANTO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Albano Carmelo e Albano Caterina ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di entrambi per il reato di minaccia. Rilevato che i motivi proposti con un unico atto a firma del comune difensore non sono deducibili, in quanto, al di là della loro formale enunciazione come errores in procedendo, si risolvono in censure sulla mancata assunzione di prove ritenute decisive che rientrano nella ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per le quali, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36697/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ALBANO CARMELO nato a TARANTO il 06/07/1971 ALBANO CATERINA nato a TARANTO il 25/10/1974 avverso la sentenza del 13/09/2021 del TRIBUNALE di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che gli imputati Albano Carmelo e Albano Caterina ricorrono avverso la sentenza del Tribunale di Taranto, che ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di entrambi per il reato di minaccia. Rilevato che i motivi proposti con un unico atto a firma del comune difensore non sono deducibili, in quanto, al di là della loro formale enunciazione come errores in procedendo, si risolvono in censure sulla mancata assunzione di prove ritenute decisive che rientrano nella ipotesi di cui all'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. per le quali, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, non è consentito il ricorso per cassazione avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace;
Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il