Cassation court dismisses appeal for riot and property damage as fact-based complaints and excessive sentencing are inadmissible.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by El Azouazi El Aziz inadmissible regarding his conviction for riot and property damage. The appellant argued for abolition of the crime and excessive sentencing, but the court rejected these claims as mere factual complaints and within the trial judge's discretion. Consequently, the appeal was dismissed, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 635 c.p.: Appeals based on mere factual complaints or excessive sentencing are inadmissible in cassation as they fall within the jurisdiction of the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: EL AZOUAZI EL AZIZ nato il 04/08/1963 avverso la sentenza del 29/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato El Azoi.9i El Aziz ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per i reati di rissa e danneggiamento; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; mentre è manifestamente infondato nella parte in cui invoca l'aboliti° criminis per il reato di danneggiamento, avuto riguardo alla esposizione a pubblica fede della vetrina danneggiata e dunque alla luce della persistente operatività della norma incriminatrice di cui all'art. 635 cod. pen.;
Considerato che il secondo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso