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Ordinanza — n. 36695/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as generic, citing surveillance evidence over alleged geolocation-only basis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36695/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal filed by Kurti Arben inadmissible for failing to substantiate its generic challenge to the conviction. The appellant contested the conviction based solely on geolocation data, while the lower court relied on concrete evidence from surveillance and telephone interceptions. The court rejected the appeal because the arguments did not engage with the specific factual findings of the decision.

Regesto Legislator

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Art. 366-bis c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: An appeal must be specific and substantiated; generic objections that fail to confront the specific reasons and evidence of the decision are inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic grounds surveillance evidence geolocation data Cassation procedure indagine per furto alibi furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 366-bis c.p.p.
Art. 367 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KURTI ARBEN nato il 16/01/1986 avverso la sentenza del 14/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Kurti Arben ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per vari episodi di furto in abitazione, riducendo, però, il trattamento sanzionatorio, previo riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità asseritamente fondata solo sulla "geolocalizzazione", è generico, poiché non si confronta con le ragioni della decisione, fondate sugli esiti di pedinamenti e di intercettazioni telefoniche (cfr. pagg. 2 e 3 sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14