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Ordinanza — n. 36694/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible for containing only factual complaints without legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36694/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal filed by Matthew Scuffi inadmissible and ordered him to pay court costs and a fine. Scuffi challenged a lower court's confirmation of his conviction for the crime of false testimony under Article 489 of the Penal Code, arguing the reduced sentence was unjust. The court rejected this claim because the sole ground of appeal consisted merely of factual grievances that could not be reviewed at the stage of legal admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364, n. 1 c.p.p.: Appeals must contain specific legal grounds; mere complaints regarding factual insufficiency or dissatisfaction with the outcome are inadmissible as they do not constitute a challenge to the legal correctness of the decision.

Parole chiave

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false testimony conviction inadmissible appeal factual grievances legal admissibility Cassation procedure uso di un documento falso esibizione dei documenti d'identità usurpazione d'identità

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364, n. 1 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCUFFI MATTHEW nato a ALBA il 15/05/1986 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Scuffi Matthew ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino che ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 489, cod. pen., riducendo, però, il trattamento sanzionatorio; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che non si misura con la motivazione della sentenza, ma si limitano a richiedere un vaglio del quadro probatorio, ritenuto insufficiente; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14/