Ordinanza — n. 36693/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCA' GIUSEPPE nato a MESSINA il 22/10/1975 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Saccà avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 19 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 lege fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, ult. comma, legge fall.;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36693/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocata attenuante è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SACCA' GIUSEPPE nato a MESSINA il 22/10/1975 avverso la sentenza del 19/11/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Giuseppe Saccà avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 19 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 217 lege fall.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall'art. 219, ult. comma, legge fall.;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del dinego dell'invocata attenuante è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.