Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to mere factual complaints and insufficient grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the lower court's assessment of evidence, subjective elements of crimes, and denial of mitigating circumstances. The court rejected these claims as mere factual complaints barred in cassation and found the lower court's reasoning sufficient and well-motivated.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 364, para. 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, para. 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based solely on factual disputes or insufficient motivation are inadmissible in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BONURA ENRICO nato a PALERMO il 04/11/1977 avverso la sentenza del 28/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Enrico Bonura avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 28 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati in rubrica ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso (e la successiva memoria) in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo dei contesati reati; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del vincolo della continuazione fra i diversi addebiti;
Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si leggano pg. 3 e ss. della sentenza impugnata); Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;
Rilevato che risulta adeguatamente motivato anche il disconoscimento della continuazione (pg. 6 della sentenza impugnata in cui l'utilizzo del lemma "non sembra" esprime una ragionevole certezza); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembr