Ordinanza — n. 36690/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRACASSETTI LUIGI nato a BERGAMO il 29/11/1956 PARIETTI VALDO nato a ALMENNO SAN BARTOLOME0 il 13/10/1961 avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Valdo Parietti e da Luigi Fracassetti avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 giugno 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati di lesioni personali, entrambi, e di minaccia, il solo Parietti;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 611 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36690/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: FRACASSETTI LUIGI nato a BERGAMO il 29/11/1956 PARIETTI VALDO nato a ALMENNO SAN BARTOLOME0 il 13/10/1961 avverso la sentenza del 14/06/2021 del TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita a relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Valdo Parietti e da Luigi Fracassetti avverso la sentenza del Tribunale di Bergamo del 14 giugno 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per i reati di lesioni personali, entrambi, e di minaccia, il solo Parietti;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio; Considerato che, procedendosi ai sensi dell'art. 611 cod. proc. pen., non è prevista la discussione delle parti, così da non potersi accogliere l'istanza di trattazione orale avanzata dal difensore; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso;
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022