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Ordinanza — n. 36689/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming insufficient reasoning as mere factual complaints barred in cassation.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36689/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Michele Villarboito inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. The appellant argued the lower court's reasoning was flawed regarding his liability for the crime under Article 582 of the Penal Code. The court rejected this, ruling that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations, which are not admissible in cassation proceedings.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: Appeals in cassation cannot challenge factual assessments or the completeness of reasoning; they are limited to violations of law.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility factual complaints barred violation of law requirement Article 582 Penal Code procedural costs award guida nonostante revoca della patente difetto di motivazione insufficienza di prove

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 364 c.p.p.
Art. 582 cod. pen.
art. 582 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VILLARBOITO MICHELE nato a SAN GIOVANNI BIANCO il 31/01/1969 avverso la sentenza del 09/03/2021 del GIUDICE DI PACE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; v ORDINANZA Sul ricorso proposto da Michele Villarboito avverso la sentenza del Giudice di pace di Bergamo del 9 marzo 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 582 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, oltretutto declinate senza minimamente affrontare il percorso motivazionale seguito nella sentenza impugnata; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.