Ordinanza — n. 36688/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO LUCA nato a BRINDISI il 30/04/1992 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avyKo alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luca Carriero avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 16 novembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione della congruità della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36688/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CARRIERO LUCA nato a BRINDISI il 30/04/1992 avverso la sentenza del 16/11/2021 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di BRINDISIdato avyKo alle parti; udita la' relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luca Carriero avverso la sentenza del Tribunale di Brindisi del 16 novembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione della congruità della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.