Cassation appeal against plea bargain dismissed as inadmissible due to lack of statutory grounds under Art. 448 CPP.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal filed by Massimiliano Saturno against a plea bargain sentence inadmissible de plano. Saturno argued that the lower court failed to verify specific legal hypotheses and assess the appropriateness of the penalty under Article 129 of the Code of Criminal Procedure. The court rejected these claims, ruling that the grounds cited do not fall within the permissible scope for cassation appeals against plea bargain sentences under Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.: Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the alleged grounds do not fall within the specific exceptions enumerated in Article 448, paragraph 2-bis, of the Code of Criminal Procedure.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SATURNO MASSIMILIANO nato a TORINO il 29/05/1982 avverso la sentenza del 30/11/2021 del GIP TRIBUNALE di TORINOdato avv/o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Massimiliano Saturno avverso la sentenza del Tribunale di Torino del 30 novembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di tentato furto aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica della sussistenza delle ipotesi di cui all'art. 129 cod. proc. pen. ed alla mancata valutazione della congruità della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.