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Ordinanza — n. 36685/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36685/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36685/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMA ILENIA nato a VARESE il 02/09/1974 GIACOBBE DOMENICO nato a MESSINA il 24/09/1973 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ilenia Tamà e Domenico Giacobbe avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;

Regesto Legislator

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art. 610 cod. pen; Ordinanza — n. 36685/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura ritenta equa di cui al dispositivo.

Parole chiave

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allegazione motivata causa legittima difetto di motivazione motivi di cassazione mancata prova di parzialità motivazione del mutamento giurisprudenza

Disposizioni normative citate

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art. 610 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: TAMA ILENIA nato a VARESE il 02/09/1974 GIACOBBE DOMENICO nato a MESSINA il 24/09/1973 avverso la sentenza del 14/05/2021 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Ilenia Tamà e Domenico Giacobbe avverso la sentenza della Corte di appello di Messina del 14 maggio 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di cui all'art. 610 cod. pen., così riqualificata l'originaria imputazione;

Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta attendibilità del narrato della persona offesa; - alla misura della pena; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità dei ricorrenti, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto (si legga alle pagine 4 e 5 dell'impugnata sentenza);

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarati inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione, in solido, delle spese sostenute nel grado dalla parte civile che si liquidano nella misura ritenta equa di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende nonché alla rifusione in soldo delle spese sostenute dalla parte civile che si liquidano in euro 1.400,00 oltre accessori di legge. Così deciso, in Roma il 14 settembre