Cassation appeal dismissed as inadmissible because procedural law permits appeals only for legal violations, not for alleged defects in reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the civil appeal filed by Federica Ballestra against the acquittal of Elena Condello inadmissible. Ballestra argued that the lower court violated the law and suffered from a defect in reasoning regarding the subjective element of the crime. The court ruled that Article 606, paragraph 2, bis of the Code of Criminal Procedure strictly limits such appeals to legal violations only, excluding arguments about the quality of the court's reasoning.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.: Appeals against peace court judgments for crimes under this article are admissible solely for violations of law, excluding defects in reasoning or assessment of evidence.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: dalla parte civile BALLESTRA FEDERICA nato a BORDIGHERA il 27/09/1994 nel procedimento a carico di: CONDELLO ELENA nato a BORDIGHERA il 10/11/1983 avverso la sentenza del 08/06/2021 del TRIBUNALE di IMPERIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Federica Ballestra avverso la sentenza del Tribunale di Imperia dell'8 giugno 2021 di assoluzione dell'imputata Elena Condello per il reato di cui all'art. 582 cod. pen., consumato ai danni della ricorrente;
Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio ed alla ritenuta insussistenza dell'elemento soggettivo del reato contestato; Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.