Italian court dismisses appeal claiming lack of generic mitigating circumstances due to insufficient judicial reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal by Gaetano Cataldo inadmissible regarding his conviction for attempted burglary. The appellant argued that the lower court failed to grant generic mitigating circumstances, citing a violation of law and defective reasoning. The court rejected this claim, ruling that the appellate judge had sufficiently referenced the decisive elements in its decision, thereby satisfying the legal requirement for such circumstances.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 59 c.p.: The court holds that a generic mitigating circumstance is granted when the judge of the merits provides a congruent reference to the decisive or relevant elements considered, rendering a specific denial of the circumstance inadmissible if such reference exists.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CATALDO GAETANO nato a TORRE DEL GRECO il 20/11/1987 avverso la sentenza del 23/06/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gaetano Cataldo avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 23 giugno 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto in abitazione aggravato; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.