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Ordinanza — n. 36681/2022 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as procedural error; only legal violations, not motivation defects, are admissible for peace court appeals.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36681/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Roberto Zungoli's appeal inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Zungoli challenged his conviction for theft before the Tribunal of Velletri, arguing defects in the indictment and sentencing reasoning. The court ruled that appeals against peace court judgments are strictly limited to legal violations, excluding arguments regarding the quality of the court's motivation.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against peace court judgments are admissible solely for legal violations, excluding defects in the reasoning of the judgment.

Parole chiave

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peace court jurisdiction cassation appeal admissibility legal violation requirement defect of motivation procedural exclusion incidente motociclistico superamento del limite di velocità violazione della precedenza

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen.
Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod.
art. 612 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZUNGOLI ROBERTO nato a ALBANO LAZIALE il 14/07/1968 avverso la sentenza del 27/04/2021 del TRIBUNALE di VELLETRIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;ORDINANZA Sul ricorso proposto da Roberto Zungoli avverso la sentenza del Tribunale di Velletri del 27 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 612 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - al difetto di contestazione dell'addebito; - alla ritenuta responsabilità del prevenuto per il delitto ascrittogli; - alla misura della provvisionale;

Rilevato che l'art. 606, comma 2 bis, cod. proc. pen., consente il ricorso in cassazione contro le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace solo per vizi di violazione di legge e non per i vizi motivazionali dedotti nel presente ricorso; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.