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Ordinanza — n. 36677/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36677/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36677/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALESSIO nato a TORINO il 26/07/1995 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alessio Costa avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto continuato ed aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 62 cod. pen; Ordinanza — n. 36677/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante del danno patrimoniale tenue è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Rilevato che l'ulteriore censura è inammissibile perché non proposta con i motivi di appello (e la Corte ne aveva solo ultroneamente trattato, peraltro congruamente motivando in fatto); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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allegazioni insufficientemente motivate eccezioni processuali tardive tempestività dell'istanza di ricusazione difetto formale di procedura adesione tardiva impugnabilità di decisioni incidentali

Disposizioni normative citate

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art. 62 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COSTA ALESSIO nato a TORINO il 26/07/1995 avverso la sentenza del 05/05/2021 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Alessio Costa avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 5 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto continuato ed aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4 e 6 dell'art. 62 cod. pen.;

Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base del diniego dell'attenuante del danno patrimoniale tenue è privo di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Rilevato che l'ulteriore censura è inammissibile perché non proposta con i motivi di appello (e la Corte ne aveva solo ultroneamente trattato, peraltro congruamente motivando in fatto); Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.