Italian Court dismisses appeals against aggravated theft conviction regarding video surveillance aggravating circumstance.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeals by Curt and Viorica Curt inadmissible, upholding their conviction for aggravated attempted theft. The defendants argued for a violation of law and defective reasoning concerning the aggravating circumstance of exposing the stolen item to public trust. The court rejected these claims, citing established jurisprudence that mere video surveillance systems do not automatically exclude this aggravating factor unless they effectively prevent the theft's completion.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma primo, n. 7, cod. pen.; The aggravating circumstance of exposing the stolen item to public trust is not excluded by the mere existence of a video surveillance system, which serves only as an aid for identification and does not guarantee the immediate interruption of the criminal act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CURT FLORIN nato il 19/11/1977 CURT VIORICA nato il 18/10/1983 avverso la sentenza del 16/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sui ricorsi proposti da Florin Curt e Viorica Curt avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 16 settembre 2021 di condanna dei medesimi alle pene indicate in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato loro ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;
Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 cod. pen.; Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto di cui all'imputazione è manifestamente infondato in considerazione dell'orientamento consolidato della giurisprudenza (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157: in tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene - nell'odierno caso concreto, giudicata in fatto solo saltuaria -consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. proc. pen.);
Ritenuto pertanto che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre