Italian Court dismisses appeal against conviction for false accusation, citing lack of specific legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Violetta Spinelli's appeal against her conviction for false accusation inadmissible. The appellant argued for acquittal under Article 131 bis and requested generic mitigating circumstances, but the lower court had already thoroughly addressed these points. The Supreme Court rejected the appeal because the grounds were merely repetitive of previously rejected arguments without new legal specificity.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 360, n. 6 c.p.p.: Appeals lacking specific legal grounds or new arguments are inadmissible as they merely reproduce issues already decided by the court of first instance.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI VIOLETTA nato a CITTA' DI CASTELLO il 25/06/1968 avverso la sentenza del 28/09/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Violetta Spinelli avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 28 settembre 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta colpevolezza dell'imputata; - al mancato proscioglimento ex art. 131 bis cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna, sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, con motivazione congrua, aveva rilevato come: - la condotta consumata concretava il contestato delitto; - la medesima non poteva ritenersi di speciale tenuità; - le attenuanti generiche erano state adeguatamente negate; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.