Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36672/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36672/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36672/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI NICOLA nato a MOZZAGROGNA il 29/01/1966 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nicola Luciani avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 3 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto di energia elettrica ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36672/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la sottrazione dell'energia elettrica era stata consumata anche a favore dell'immobile risultato in uso al prevenuto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni pretesa abusiva del locatore insufficienza materiale violazione dell'obbligo di mantenimento
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

eguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LUCIANI NICOLA nato a MOZZAGROGNA il 29/01/1966 avverso la sentenza del 03/05/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nicola Luciani avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 3 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto di energia elettrica ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla valutazione del compendio probatorio;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che la sottrazione dell'energia elettrica era stata consumata anche a favore dell'immobile risultato in uso al prevenuto. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.