Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36671/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against aggravated theft conviction for mere factual complaints and discretionary sentencing errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36671/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the conviction for aggravated theft, arguing against the existence of an aggravating circumstance and the sentencing length. The court rejected these claims because factual disputes are not admissible in a review of legality, and sentencing discretion belongs to the lower court.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 625 n.2 cod. pen.; Art. 69 cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: Mere factual complaints regarding the existence of aggravating circumstances are inadmissible in a review of legality, while sentencing remains within the discretionary power of the court of first instance unless manifestly arbitrary.

Parole chiave

Generato dall'IA
Italian Criminal Procedure Review of Legality Aggravating Circumstances Sentencing Discretion Inadmissible Appeal Factual Complaints Theft Offense furto aggravato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 625 n.2 cod. pen.
Art. 69 cod. pen.
pen., - al giudizio ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena;
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 69 cod. pen
pen., - al giudizio ex art. 69 cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PICCOLO NICOLO' nato a PALERMO il 04/02/1971 avverso la sentenza del 27/05/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Nicolò Lo Piccolo avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo del 27 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci sì duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n.2 cod. pen., - al giudizio ex art. 69 cod. pen. ed alla misura della pena;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarata sussistenza dell'aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, poi, la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato che l'ingresso nell'area dell'esercizio commerciale era stato consentito dalla troncatura del lucchetto che assicurava la chiusura del cancello d'entrata; Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato;

Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2