Ordinanza — n. 36669/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCOI IOSUA nato il 23/01/1996 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Iosua Miscoi avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 28 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla misura della pena;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36669/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e la congruità della pena sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MISCOI IOSUA nato il 23/01/1996 avverso la sentenza del 28/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Iosua Miscoi avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 28 ottobre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di tentato furto ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza del prevenuto ed alla misura della pena;
Considerato che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della condanna e la congruità della pena sono privi di specificità perché meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.