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Ordinanza — n. 36668/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36668/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36668/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GILDO nato a PESARO il 08/03/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gildo Spinelli avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 ottobre 2021 di condanna del medesimo, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., alla pena indicata in dispositivo per i reati indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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art. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36668/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen.: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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pena pecuniaria non riscuotibile condono delle spese procedurali capacità di stare in giudizio ammende per infrazione procedurale rinuncia al dibattimento orale ricorso straordinario per nullità

Disposizioni normative citate

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art. 599 bis cod. proc. pen
pen.: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPINELLI GILDO nato a PESARO il 08/03/1981 avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avydo alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Gildo Spinelli avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 25 ottobre 2021 di condanna del medesimo, ai sensi dell'art.599 bis cod. proc. pen., alla pena indicata in dispositivo per i reati indicati in rubrica; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata verifica delle ipotesi previste dall'art.129 cod. proc. pen.: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.