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Ordinanza — n. 36666/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against theft conviction for mere factual complaints lacking legal merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36666/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's conviction for theft, arguing errors in evidence evaluation and sentencing. The court rejected these claims as mere factual complaints, noting that the appellate court's reasoning was logical and within its discretionary authority.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 365, comma 1, lett. a) c.p.p.: Appeals based on mere factual complaints or disputes over the evaluation of evidence are inadmissible in proceedings for review of legality.

Parole chiave

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appeal inadmissibility factual complaints review of legality theft conviction judicial discretion attenuazione della pena condono delle spese procedurali modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

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Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VANDALE RODRIGUEZ LORENA DANIELA LUCREZIA nato il 07/04/1987 avverso la sentenza del 07/06/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; t ORDINANZA RODRIG-va. Sul ricorso proposto da Lorena Daniela Lucrezia Vandale avverso la sentenza della Corte di appello di L'Aquila del 7 giugno 2021 di condanna della medesima alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto alla medesima ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio, con particolare riguardo alle modalità di riconoscimento della prevenuta ed alla intestazione alla stessa dell'autovettura usata nell'occorso; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche ed ala mira della pena Ritenuto che i motivi di ricorso che contestano la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità della ricorrente, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto;

Sul punto, infatti, la Corte d'appello aveva, con motivazione priva di manifesti vizi logici, considerato il complesso del quadro probatorio traendo conferma della correttezza dell'avvenuto riconoscimento dall'accertato utilizzo nell'occorso di una vettura intestata alla prevenuta; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Considerato che il motivo relativo alla misura della pena è manifestamente infondato posto che la quantificazione della stessa rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., criteri da cui il giudice del merito non risulta essersi discostato; Ritenuto che il motivo dedotto sul giudizio di comparazione tra opposte circostanze, è inammissibile perché implica una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, che nel caso di specie non è stato frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico ed è sorretto da sufficiente motivazione;Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando la medesima in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna iLricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 s