Italian Supreme Court dismisses appeal against plea bargain sentence for failure to request suspended sentence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a plea bargain sentence for personal injuries, arguing the court failed to grant a suspended sentence. The court ruled that the appeal was improper because the plea agreement was not conditioned on receiving a suspended sentence and was not explicitly requested during the hearing.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen.; Appeals against plea bargain sentences are inadmissible if the agreement was not conditioned on the benefit of a suspended sentence and the request for such benefit was not expressly made during the hearing.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JACOME TORRES VICTOR MANUEL nato il 29/08/1965 avverso la sentenza del 01/12/2021 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Victor Manuel Jacome Torres avverso la sentenza del Tribunale di Milano del 1 dicembre 2021 di applicazione della pena concordata per il reato di lesioni personali al medesimo ascritto; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che ai sensi dell'art. 448, comma 2 bis, cod. proc. pen. consentono il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento, non essendo stato, l'accordo, condizionato alla concessione del beneficio, né risultando lo stesso autonomamente sollecitato in udienza; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.