Ordinanza — n. 36652/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LUIGI nato a TARANTO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luigi Morelli avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 10 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per le condotte descritte in rubrica;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36652/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, difetta di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MORELLI LUIGI nato a TARANTO il 29/12/1962 avverso la sentenza del 10/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Luigi Morelli avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 10 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta colpevolezza dell'imputato per le condotte descritte in rubrica;
Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, difetta di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.