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Ordinanza — n. 36651/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of specific legal arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36651/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared Francesco Gentile's appeal against his theft conviction inadmissible. The appellant argued that the conviction violated the law and contained motivational defects regarding witness reliability and sentencing guidelines. The court rejected these claims, ruling that the appeal lacked specificity by merely repeating arguments already adequately addressed and dismissed by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.; Art. 360, n. 6 c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are defective in specificity, merely reproducing arguments already fully examined and rejected by the court of first instance without new legal reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal defective specificity repetitive arguments aggravated theft sentencing guidelines reato flagrante furto aggravato indagine per furto

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.
Art. 360, n. 6 c.p.
art. 131 bis cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE FRANCESCO nato a MANDURIA il 09/07/1990 avverso la sentenza del 26/11/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Gentile avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 26 novembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per i reati di furto aggravato, uno tentato uno consumato, ascrittigli; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'avvenuta individuazione del prevenuto come l'autore del fatto, anche in relazione alla pessima qualità delle immagini tratte dalle videoriprese; - al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen.; - alla dosimetria della pena; Considerato che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della condanna, difetta di specificità perché meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice del merito; la Corte territoriale, infatti, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come: - la ricostruzione, e di conseguenza il riconoscimento del prevenuto, operata dal teste oculare del fatto era pienamente attendibile; - la pluralità di condanne patite dall'imputato non consentiva di riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 131 bis cod. pen.; - la quantificazione della pena era congrua;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di curo 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembr