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Ordinanza — n. 36650/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36650/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36650/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO FABRIZIO nato a TARANTO il 21/10/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabrizio Padovano avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'intervenuta prescrizione del reato; - alla ritenuta recidiva;

Regesto Legislator

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art. 495 cod. pen, artt. 157 cod. pen, art. 161 cod. pen; Ordinanza — n. 36650/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione recidiva nell'infrazione motivo legale d'esclusione attenuazione della pena motivazione inadeguata delle censure costituzionali revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 495 cod. pen
artt. 157 cod. pen
art. 161 cod. pen
ad anni 10, aumentato ex art. 161 cod. pen., ad anni 16 e mesi 8 (a decorrere dalla consumazione del fatto, il 14 dicembre 2010);
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PADOVANO FABRIZIO nato a TARANTO il 21/10/1972 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Fabrizio Padovano avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui all'art. 495 cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'intervenuta prescrizione del reato; - alla ritenuta recidiva;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la ritenuta sussistenza della recidiva è inammissibile perché non proposto con i motivi di appello (ove si era chiesto solo un suo diverso bilanciamento) secondo l'incontestata sintesi fatta nella sentenza impugnata; Considerato che il motivo di ricorso che assume la prescrizione del reato in data anteriore alla pronuncia della sentenza impugnata è manifestamente infondato posto che il termine, a cagione della riconosciuta recidiva, è pari, ai sensi degli artt. 157 cod. pen. ad anni 10, aumentato ex art. 161 cod. pen., ad anni 16 e mesi 8 (a decorrere dalla consumazione del fatto, il 14 dicembre 2010);

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 202