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Ordinanza — n. 36649/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal against aggravated theft conviction due to lack of specificity regarding recidiva and probation grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36649/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a suspended sentence based on favorable prognostic grounds, but the court found this claim lacked necessary specificity. Consequently, the court rejected the arguments regarding the violation of law and the defect in reasoning concerning recidivism and probation.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal challenging the recognition of recidivism or the denial of a suspended sentence must provide specific prognostic grounds; a generic claim for a favorable prognosis in the presence of specific recidivism is insufficient to establish admissibility.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Recidivism Recognition Suspended Sentence Denial Lack of Specificity Inadmissible Appeal Prognostic Grounds Court of Cassation recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONE FRANCESCO nato a TARANTO il 27/12/1988 avverso la sentenza del 03/12/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Leone avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce del 3 dicembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva ed alla mancata sospensione della pena irrogata; la doglianza relativa alla sospensione della pena difetta anche di specificità non chiarendosi come sia possibile un giudizio prognostico favorevole in presenza di una recidiva specifica;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.