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Ordinanza — n. 36648/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible for contesting factual motivation in theft case.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36648/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared Vincenzo Fortunato's appeal against his conviction for aggravated theft of electricity inadmissible. The appellant argued the lower court's reasoning regarding his responsibility was flawed, but the Court held that such arguments constitute mere factual complaints rather than legal violations. Consequently, the appeal was rejected because the Court of Appeal's motivation lacked logical defects and the appellant's claims did not meet the strict requirements for a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 365 c.p.p.: Appeals based solely on disagreement with the factual basis of the lower court's decision are inadmissible in the stage of legality review.

Parole chiave

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Italian Criminal Procedure Legality Review Factual Motivation Inadmissible Appeal Theft of Electricity Cassazione Ordinanza Vizio di Motivazione sottrazione di energia

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FORTUNATO VINCENZO nato a CERIGNOLA il 11/11/1968 avverso la sentenza del 22/04/2021 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Vincenzo Fortunato avverso la sentenza della Corte di appello di Bari del 22 aprile 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di furto aggravato di energia elettrica. Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione alla ritenuta responsabilità del prevenuto;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come fosse stato lo stesso imputato ad ammettere di essere l'utilizzatore dell'energia sottratta; Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.