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Ordinanza — n. 36647/2022 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for aggravated assault, citing procedural defects and lack of merit.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36647/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued against the application of the aggravated circumstance under Article 585 of the Penal Code and the denial of generic mitigating circumstances. The court rejected the procedural objection as it lacked specific grounds raised in the second instance and found the denial of mitigation unsupported by the lower court's reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 585 cod. pen.; Art. 363-bis c.p.p.: An appeal contesting the motivation regarding an aggravated circumstance is inadmissible if not specifically complained of in the second instance, while a denial of generic mitigation is only infounded if the trial court failed to reference decisive elements.

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravated assault inadmissible appeal generic mitigation procedural defect Cassazione ordinanza motivazione inadeguata delle censure costituzionali aggravamento della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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Art. 585 cod. pen.
art. 585 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VELA XHULIO nato il 02/02/1995 avverso la sentenza del 14/07/2021 della CORTE APPELLO di TRENTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Xhulio Vela avverso la sentenza della Corte di appello di Trento del 22 settembre 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di lesioni personali aggravate ascrittogli; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - all'aggravàle di cui all'art. 585 cod. pen.; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche;

Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della ritenuta sussistenza della circostanza aggravante, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché non oggetto di specifica doglianza in appello; Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 20