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Ordinanza — n. 36643/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36643/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36643/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAGNALE FRANCESCO nato a SANT'ANTONIO ABATE il 30/03/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; a ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Abagnale avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 473 e 474 ter cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36643/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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violazione civile del diritto al marchio tipi di marchi marchio associato contraffazione di merci azione di rivendicazione del marchio marchio di evento
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABAGNALE FRANCESCO nato a SANT'ANTONIO ABATE il 30/03/1964 avverso la sentenza del 18/05/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; a ORDINANZA Sul ricorso proposto da Francesco Abagnale avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli del 18 maggio 2021 di condanna del medesimo alla pena indicata in dispositivo per il reato di cui agli artt. 473 e 474 ter cod. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata;

Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione: - alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; - al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione della pena. Ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto; sul punto, infatti la Corte d'appello, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come la mera pendenza di una controversia civile sulla titolarità del marchio, a fronte della sua provata registrazione, non potesse scriminare la condotta del prevenuto;

Considerato che il motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo il consolidato indirizzo della giurisprudenza, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice del merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come è avvenuto nel caso di specie; Considerato che il motivo relativo alla mancata sospensione della pena è manifestamente infondato posto che sul punto la Corte territoriale aveva reso una motivazione priva di manifeste aporie logiche;

Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settemb