Ordinanza — n. 36642/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIGLIONE DANILO nato a SALERNO il 15/01/1989 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdatoAG.viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Danilo Capriglione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 ottobre 2021 di applicazione della pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'esposizione del bene oggetto del contestato furto alla pubblica fede;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 599 bis cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36642/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAPRIGLIONE DANILO nato a SALERNO il 15/01/1989 avverso la sentenza del 22/10/2021 della CORTE APPELLO di SALERNOdatoAG.viso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; ORDINANZA Sul ricorso proposto da Danilo Capriglione avverso la sentenza della Corte di appello di Salerno del 22 ottobre 2021 di applicazione della pena concordata fra le parti ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Visti gli atti e la sentenza impugnata; Esaminati i motivi di ricorso in cui ci si duole della violazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'esposizione del bene oggetto del contestato furto alla pubblica fede;
Ritenuto che il motivo di ricorso dedotto non rientra fra quelli che la giurisprudenza ritiene sollevabili nei confronti delle sentenze pronunciate in sede di concordato in appello ai sensi dell'art. 599 bis cod. proc. pen.; Rilevato che l'inammissibilità deve essere dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5 bis, cod. proc. pen.. Ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 14 settembre 2022.