Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 36641/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36641/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36641/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDERLLIU BUJAMIN nato il 21/02/1973 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hajderlliu Bujamin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesione personale e rilevato che il difensore della parte civile ha trasmesso memoria, conclusioni scritte e note spese; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile poiché, al di là della enunciazione formale, si traduce nella denuncia di vizi della motivazione, quando però, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36641/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

Parole chiave

Generato dall'IA
responsabilità personale lesioni personali causalità della lesione alla spalla causalità dell'infortunio corresponsabilità della vittima calcolo del danno
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HAJDERLLIU BUJAMIN nato il 21/02/1973 avverso la sentenza del 11/11/2021 del TRIBUNALE di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Hajderlliu Bujamin ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Perugia che ne ha confermato la condanna per il reato di lesione personale e rilevato che il difensore della parte civile ha trasmesso memoria, conclusioni scritte e note spese; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che contesta l'affermazione di responsabilità dell'imputato fondata solo sulle dichiarazioni della persona offesa, è inammissibile poiché, al di là della enunciazione formale, si traduce nella denuncia di vizi della motivazione, quando però, in forza degli artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, avverso le sentenze di appello pronunciate per reati di competenza del giudice di pace non può essere proposto ricorso per cassazione per vizio della motivazione (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557);

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende; nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che, tenuto conto dell'opera prestata, possono liquidarsi in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi euro 2.500,00 oltre accessori di legge. Così deci