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Ordinanza — n. 36638/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36638/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36638/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CANDIA MARIA nato a MOLFETTA il 15/09/1969 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata De Candia Maria ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, è manifestamente infondato in quanto: - la sentenza è stata emessa il 5 luglio 2021 con assegnazione di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - tale termine, che scadeva domenica 3 ottobre 2021, è stato prorogato di diritto ex art. 172, comma 3 cod. proc. pen. a lunedì 4 ottobre 2021; - la motivazione della sentenza è stata tempestivamente depositata lunedì 4 ottobre, quindi non spettava alle parti private la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per impugnare la sentenza, pari a 45 giorni decorrenti dal 4 ottobre 2021, è spirato 11 18 novembre 2021; - il ricorso per cassazione, presentato il 16 novembre 2021, è tempestivo, tuttavia esso non contiene altra doglianza che quella, manifestamente infondata, appena esaminata;

Regesto Legislator

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art. 172, comma 3 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 36638/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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diffamazione perseguimento penale per diffamazione denuncia mendace espressioni sconvenienti dichiarazioni inverosimili limiti della libertà d'espressione

Disposizioni normative citate

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art. 172, comma 3 cod. proc. pen
pen.; - tale termine, che scadeva domenica 3 ottobre 2021, è stato prorogato di diritto ex art. 172, comma 3 cod. proc. pen.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE CANDIA MARIA nato a MOLFETTA il 15/09/1969 avverso la sentenza del 05/07/2021 del TRIBUNALE di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputata De Candia Maria ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Trani che ne ha confermato la condanna per il reato di diffamazione; Ritenuto che l'unico motivo di ricorso proposto, che denuncia ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., il mancato avviso di deposito della sentenza depositata fuori termine, è manifestamente infondato in quanto: - la sentenza è stata emessa il 5 luglio 2021 con assegnazione di 90 giorni per il deposito della motivazione ex art. 544, comma 3, cod. proc. pen.; - tale termine, che scadeva domenica 3 ottobre 2021, è stato prorogato di diritto ex art. 172, comma 3 cod. proc. pen. a lunedì 4 ottobre 2021; - la motivazione della sentenza è stata tempestivamente depositata lunedì 4 ottobre, quindi non spettava alle parti private la notificazione dell'avviso di deposito ex art. 548, comma 2, cod. proc. pen.; - il termine per impugnare la sentenza, pari a 45 giorni decorrenti dal 4 ottobre 2021, è spirato 11 18 novembre 2021; - il ricorso per cassazione, presentato il 16 novembre 2021, è tempestivo, tuttavia esso non contiene altra doglianza che quella, manifestamente infondata, appena esaminata;

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così dec