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Ordinanza — n. 36633/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36633/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36633/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGO FRANCESCO nato a LECCE il 09/02/1964 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mugo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il furto di cavi di rame e che rilevato che il difensore dell'imputato ha deposito una successiva memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 36633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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imputazione di furto prove fabbricate furto di lieve entità tentata rapina alibi indagine per truffa
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGO FRANCESCO nato a LECCE il 09/02/1964 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mugo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il furto di cavi di rame e che rilevato che il difensore dell'imputato ha deposito una successiva memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio;

Considerato che il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso