Ordinanza — n. 36633/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGO FRANCESCO nato a LECCE il 09/02/1964 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mugo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il furto di cavi di rame e che rilevato che il difensore dell'imputato ha deposito una successiva memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36633/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUGO FRANCESCO nato a LECCE il 09/02/1964 avverso la sentenza del 22/01/2021 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Mugo Francesco ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce che ne ha confermato la condanna per il furto di cavi di rame e che rilevato che il difensore dell'imputato ha deposito una successiva memoria con la quale insiste per l'accoglimento del ricorso; Ritenuto che il primo motivo di ricorso, che contesta l'affermazione di responsabilità, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto che mirano a una rivalutazione del materiale probatorio;
Considerato che il secondo motivo di ricorso, concernente il diniego delle circostanze attenuanti di cui agli artt. 62 n. 4 e 62-bis cod. pen., è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (cfr. pag. 7 sul primo punto e pag. 8 sul secondo); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso