Ordinanza — n. 36631/2022 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO VINCENZO nato a CHIETI il 12/06/1979 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per ripetuti episodi di minaccia grave realizzati attraverso la piattaforma Facebook e rilevato che i difensori dell'imputato hanno trasmesso una memoria con la quale sostengono l'ammissibilità dell'impugnazione, chiedono l'assegnazione ad altra sezione e comunque insistono per l'accoglimento del ricorso;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 36631/2022 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI STEFANO VINCENZO nato a CHIETI il 12/06/1979 avverso la sentenza del 28/06/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Di Stefano Vincenzo ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Trieste che ne ha confermato la condanna per ripetuti episodi di minaccia grave realizzati attraverso la piattaforma Facebook e rilevato che i difensori dell'imputato hanno trasmesso una memoria con la quale sostengono l'ammissibilità dell'impugnazione, chiedono l'assegnazione ad altra sezione e comunque insistono per l'accoglimento del ricorso;
Ritenuto che i due motivi di ricorso, che contestano la responsabilità dell'imputato, non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed inoltre sono finalizzati a prefigurare una rivalutazione o un'alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità e avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito (utilizzo esclusivo da parte dell'imputato della rete internet collegata all'indirizzo IP da cui sono stati trasmessi i messaggi minacciosi; la commissione da parte dell'imputato di analoghi fatti nel medesimo contesto temporale, utilizzando lo stesso profilo Facebook - (viarzia Panda, l'assenza di spiegazioni alternative);
Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deci