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Ordinanza — n. 36629/2022 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 36629/2022 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 36629/2022 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIO MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 29/05/1962 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spezio Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna e addirittura non pertinenti nel riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 36629/2022 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spezio Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna e addirittura non pertinenti nel riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
danneggiamento d'impianti elettrici materiale elettrico e apparecchiature radio sottrazione di energia abuso di impianti di telecomunicazioni disturbo elettromagnetico monopolio sulle installazioni elettriche

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SPEZIO MARTINO nato a MARTINA FRANCA il 29/05/1962 avverso la sentenza del 07/07/2021 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI; Rilevato che l'imputato Spezio Martino ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, che ne ha confermato la condanna per il furto di energia elettrica; Considerato che l'unico motivo di ricorso, che deduce vizio di motivazione, è generico, perché si esaurisce in mere proposizioni astratte prive di riferimenti al reale corredo argomentativo su cui poggia la condanna e addirittura non pertinenti nel riferimento al reato di cui all'art. 385 cod. pen.; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro quattromila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 14